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Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "QUINTOMIGLIO"
Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione
sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle
associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000
DEFINIZIONI E FINALITA'
Art. 1
L'Associazione "Quintomiglio", costituita in data 6/05/2004
a San Donato Milanese, provincia di Milano, è un'associazione
di promozione culturale, sociale, autonoma, pluralista, apartitica,
a carattere volontario, democratica. Non persegue finalità
di lucro, ed eventuali proventi delle Attività consentite
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche
in forma indiretta. Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore di Attività istituzionali e
statutariamente previste.
Art. 1.1
La durata dell'Associazione è illimitata
Art. 1.2
La sede dell'Associazione è in Via Strasburgo 2C, San Donato
Milanese (MI)
Art. 1.3
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può
trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché
istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città
della Regione Lombardia.
Art. 2
Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere
socialità e partecipazione, realizzando Attività
di promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, turistica
e ricreativa, nonché servizi ed Attività socialmente
utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile
dei propri soci.
Sono campi specifici di Attività dell'Associazione la divulgazione
della cultura enologica ed alimentare attraverso tutti i canali
possibili, anche mediante l'organizzazione di incontri, degustazioni,
dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione
e aggiornamento, nonché l'individuazione di prodotti alimentari
e vinicoli le cui modalità di produzione sono legate a
un territorio, nell'ottica della salvaguardia della biodiversità,
promuovendone la conoscenza e le produzioni eco-sostenibili.
Art. 2.1
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali,
potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,
creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché
l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione
di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.
Art. 2.2
L'associazione può svolgere Attività commerciali
e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa
vigente.
I SOCI
ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio
chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il
diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria
appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia
e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio
solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto
di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto,
l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti
civili e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente,
e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi
di diritti o a termine.
ART. 4
Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto
l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori), quelli
che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio
Direttivo (Ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione
di "Sostenitori", che forniscono un sostegno economico
alle Attività dell'associazione, nonché nominare
"aderenti Onorari" persone che hanno fornito un particolare
contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo
può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche,
nella persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente che
abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di
voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per
l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti
e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
ART. 5
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo,
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data
di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi
allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli
organi sociali.
La domanda può essere presentata sia in modalità
cartacea che elettronica.
ART. 6
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più
Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi,
entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione,
in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti
soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda
venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera
sociale, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro
dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data
risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare
ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via
definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART. 7
I soci hanno diritto a:
· frequentare i locali dell'Associazione, quando questa
abbia un locale adatto a tal scopo
· partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni
promosse dall'Associazione
· riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni
riguardanti l'Associazione
· discutere ed approvare i rendiconti
· eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto
al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello
svolgimento dell'Assemblea.
ART. 8
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al
rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare
le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile
condotta civile e morale nella partecipazione alle Attività
dell'Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce
pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 9
La qualifica di Socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione
disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto,
la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti
motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei
suoi soci
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione,
ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od
altro di proprietà dell'Associazione
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione,
ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo,
il danno dovrà essere risarcito.
ART. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione,
è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide
in via definitiva la prima Assemblea dei Soci, oppure il Collegio
dei Garanti.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART. 12
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
o da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione
o eventuali fondi di riserva
o da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento
del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
o contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità
istituzionali dell'associazione
o contributi di privati
o contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
o contributi di organismi internazionali
o donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati
all'incremento
o rimborsi derivanti da convenzioni
o rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione
a qualunque titolo
o entrate derivanti da Attività commerciali e produttive
marginali
o fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
anche mediante offerta di beni di modico valore.
ART. 13
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese
annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti
non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea
convocata per l'approvazione del preventivo.
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di
ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico
e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno
successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso
di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio
dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi
di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste
rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
ART. 14
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla
formulazione delle linee generali di Attività dell'Associazione.
ART. 15
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.
L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione
dell'Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte
come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione
per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi
impianti o attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
ART. 16
Partecipano all'assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto
al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della
data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a
cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso
scritto o in forma elettronica, contenente la data e l'ora della
prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi
in bacheca o da comunicare con altre modalità ad ogni socio
almeno otto giorni prima.
ART. 17
L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via
straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi
che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli
art. 19 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno
un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà
aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta
e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART.18
L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della
metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera
a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione,
invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine
del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Non sono ammesse
deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al
regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto
dei soci, non è ammessa la validità della maggioranza
in seconda convocazione, perciò è indispensabile
la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto
al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione
dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
ART. 20
L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario
eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti
con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio
segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti
all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi
alla loro formazione o possono essere resi disponibili sul sito
web dell'Associazione, restando successivamente agli atti a disposizione
dei soci per la consultazione.
ART. 21
L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma
dell'art. 7:
- approva le linee generali del programma di Attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno
sociale successivo
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio
dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni
degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi
scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti
per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo
posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità
di iscrizione all'Associazione
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo
uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge
una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che
controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
ART. 22
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e
dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad
un massimo di undici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può
avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni
di lavoro da esso nominate, nonché dell'Attività
volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche,
di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero
costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti
professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate
dall'Assemblea.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione
ed è responsabile di ogni Attività dello stesso.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza
od impedimento di questi, ne assume le mansioni
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il
Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e
del Vicepresidente
- il Tesoriere: che tiene la contabilità, è responsabile
della cassa, redige un rapporto in formato
riassunto trimestrale delle spese e delle entrate.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti
altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle Attività
dell'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse
dell'Associazione.
ART. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di Attività sociale sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione
e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci, eventualmente delegando
allo scopo uno o più Consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le Attività
sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione,
alle Attività organizzate da altre Associazioni ed Enti,
e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente
Statuto
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato,
una relazione complessiva sull'Attività inerente il medesimo.
ART. 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese,
in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore
avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno
tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta
di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio
segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
La parità di voti comporta la rielezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario,
che lo firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato
agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di
consultarlo.
ART. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le
riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive,
decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori
del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove
esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio;
diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo
dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo
decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò
sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare
l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ART. 28
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque
da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato
a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno
dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento
e sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio,
ai sensi dell'art. 10.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi
ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
ART. 29
I membri del Collegio dei Garanti hanno il diritto di assistere
alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
ART. 30
Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono
incompatibili fra di loro.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 31
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere
presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto,
in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta
dei medesimi.
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo,
dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi
stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità
analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità
con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b)
del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più
liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento
interno, decide l'Assemblea dei Soci a norma del codice civile
e delle vigenti leggi .
ART. 33
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio
Direttivo e approvate dall'Assemblea (il cosidetto Regolamento)
saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi
esposto nella sede sociale oppure presenti sul sito web dell'Associazione.
Gli aderenti possono richiederne copia personale.
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