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Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "QUINTOMIGLIO"
Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge n. 383 del 07-12-2000

DEFINIZIONI E FINALITA'

Art. 1
L'Associazione "Quintomiglio", costituita in data 6/05/2004 a San Donato Milanese, provincia di Milano, è un'associazione di promozione culturale, sociale, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica. Non persegue finalità di lucro, ed eventuali proventi delle Attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta. Vige l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di Attività istituzionali e statutariamente previste.
Art. 1.1
La durata dell'Associazione è illimitata
Art. 1.2
La sede dell'Associazione è in Via Strasburgo 2C, San Donato Milanese (MI)
Art. 1.3
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.
Art. 2
Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione, realizzando Attività di promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, nonché servizi ed Attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Sono campi specifici di Attività dell'Associazione la divulgazione della cultura enologica ed alimentare attraverso tutti i canali possibili, anche mediante l'organizzazione di incontri, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione e aggiornamento, nonché l'individuazione di prodotti alimentari e vinicoli le cui modalità di produzione sono legate a un territorio, nell'ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone la conoscenza e le produzioni eco-sostenibili.
Art. 2.1
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.
Art. 2.2
L'associazione può svolgere Attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

I SOCI

ART. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).
Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "Sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle Attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti Onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.
ART. 5
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda può essere presentata sia in modalità cartacea che elettronica.
ART. 6
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART. 7
I soci hanno diritto a:
· frequentare i locali dell'Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tal scopo
· partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione
· riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
· discutere ed approvare i rendiconti
· eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
ART. 8
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle Attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
ART. 9
La qualifica di Socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci
- attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci, oppure il Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
o da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
o eventuali fondi di riserva
o da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
o contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione
o contributi di privati
o contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
o contributi di organismi internazionali
o donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
o rimborsi derivanti da convenzioni
o rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo
o entrate derivanti da Attività commerciali e produttive marginali
o fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.
ART. 13
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
ART. 14
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di Attività dell'Associazione.
ART. 15
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16
Partecipano all'assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto o in forma elettronica, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o da comunicare con altre modalità ad ogni socio almeno otto giorni prima.
ART. 17
L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART.18
L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
ART. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
ART. 20
L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione o possono essere resi disponibili sul sito web dell'Associazione, restando successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
ART. 21
L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:
- approva le linee generali del programma di Attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 22
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
ART. 23
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'Attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni Attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente
- il Tesoriere: che tiene la contabilità, è responsabile della cassa, redige un rapporto in formato
riassunto trimestrale delle spese e delle entrate.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle Attività dell'Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.
ART. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di Attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci, eventualmente delegando allo scopo uno o più Consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le Attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione, alle Attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'Attività inerente il medesimo.
ART. 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
ART. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
ART. 28
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 10.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
ART. 29
I membri del Collegio dei Garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
ART. 30
Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei Soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi .
ART. 33
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea (il cosidetto Regolamento) saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale oppure presenti sul sito web dell'Associazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.


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